1.1 AFFIDAMENTO FAMILIARE
Attivazione del servizio.
Il servizio può essere attivato in diversi modi:
- su richiesta della famiglia naturale ai Servizi Sociali
- su proposta dei Servizi Sociali,
- in seguito a disposizione dell’Autorità Giudiziale (attraverso decreto del Tribunale dei Minore si dispone l’allontanamento del minore dalla famiglia ed il suo collocamento in affidamento familiare)
Il ricorso all’Istituto dell’affidamento è motivato dalla necessità di far fronte ai bisogni di un minore, qualora la famiglia d’origine stia attraversando un momento di difficoltà e non riesca a prendersi cura dei figli (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.). Nel caso b, l’assistente sociale può venire a conoscenza di questa situazione del minore in diversi modi:
- Minore già seguito dai servizi sociali per altri interventi socio-assistenziali (es. inserimento in famiglia di un educatore professionale)
- Minore inserito in casa Famiglia (che rappresenta la risposta immediata a situazioni familiari problematiche in cui non si riesca a far fronte con interventi economici e inserimento di educatori professionali e che sembra la situazione più frequente, per poi procedere ad affidamento familiare, nei Comuni incontrati)
- Famiglia già seguita di Servizi Sociali per altri interventi socio-assistenziali (es. contributi economici continuativi o straordinari)
- Segnalazione di un parente o di un vicino, della scuola, della Asl
- Segnalazione da parte del Tribunale dei Minori
Nel caso c, viene subito formulato un progetto di intervento a favore del minore
Accertamento da parte dei Servizi di Assistenza Sociale territoriale della necessità ed opportunità di ricorrere all’istituto dell’affidamento familiare per risolvere il bisogno del minore
Nel caso a, l’assistente sociale, valuta la necessità in intervenire con un affidamento, o delle soluzioni alternative (ad es: inserendo un educatore professionale in famiglia, per fare da mediatore tra minore e familiare), attraverso dei colloqui (uno o più) e delle visite domiciliari (uno o più), in base ai quali verificare la possibilità di attivare eventuali risorse presenti all’interno della famiglia. Allo stesso modo, nel caso b, l’assistente sociale valuta la necessità di ricorrere all’affidamento familiare, sulla base della gravità della situazione, rispetto al benessere del minore. Della situazione viene informato il Tribunale dei Minori, attraverso una relazione dettagliata dell’assistente sociale.
Esempi di situazioni familiari:
- presenza di un conflitto tra il minore ed i genitori, o i fratelli, che può essere gestito attraverso l’intervento di un educatore professionale;
- situazioni in cui c’è un rischio per il minore di subire violenze fisiche o psichiche;
- situazioni in cui uno dei genitore, viene arrestato e incarcerato, lasciando il minore alle cure dell’altro genitore o dei nonni, che non riescono a seguire il minore
- situazioni di grave malattia di uno dei genitori, con conseguente aggravio della situazione economica della famiglia, per le spese mediche da sostenere e per la difficoltà dell’altro genitore di accudire il coniuge e seguire il minore.
Criteri di valutazione degli assistenti sociali
Non ci sono dei criteri rigidamente definiti, ma l’assistente sociale decide in base all’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, per evitare situazioni in cui possa incorrere in una qualunque forma di” violenza” fisica o psichica e/o in stati di abbandono da parte dei genitori
Inoltre, sempre in base alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può optare per un Affidamento a tempo pieno, o un Affidamento diurno o part-time
Nei casi a e b, ottenuto il consenso dei genitori, si procede con un affidamento di tipo consensuale; se nel caso b, ciò non si ottenesse, il Servizio Sociale può richiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziale, previa accurata relazione in cui motiva l’esigenza dell’affidamento, per procedere con un Affidamento di tipo Giudiziale
Scelta della famiglia affidataria
Anche rispetto a questa fase ci sono possono essere situazioni differenti:
- La famiglia viene selezionata attraverso la Banca Dati del Polo per l’Affido
- Una famiglia che intende prendere un minore in affido si rivolge al Servizio Sociale
- L’assistente procede in prima persona alla ricerca della famiglia affidataria, attraverso un’esplorazione delle risorse presenti nel proprio territorio (anche in quei casi in cui non sia stato attivato un Polo Affidi)
L’assistente sociale procede alla conoscenza della famiglia individuata per l’affidamento attraverso una serie di colloqui (due o più), alcuni dei quali condotti dallo Psicologo del Consultorio della Asl. In questa fase vengono valutate le motivazioni e le condizioni socio-economiche della famiglia, rispetto ai seguenti aspetti:
- la disponibilità a partecipare alla maturazione del minore fornendo il miglior apporto educativo ed affettivo
- la disponibilità a collaborare con il servizio sociale
- l’effettiva conoscenza delle caratteristiche dell’affidamento, soprattutto riguardo alla temporaneità dello stesso ed all’impossibilità di perseguire l’adozione del minore affidato
- l’adeguata condizione economica
- rettitudine morale e certificazione al riguardo (casellario giudiziario)
- integrazione nell’ambiente sociale
- capacità educative ed affettive
In questa fase si possono verificare diverse situazioni negative, rispetto alle quali l’assistente sociale deve intervenire per decidere se procedere con questa famiglia, o selezionarne un’altra.
Ad esempio:
- conflitti interni alla famiglia affidataria non le consentono di occuparsi serenamente del benessere psico-fisico del minore
- le condizioni economiche della famiglia non sono eccellenti, e di fatto una delle motivazioni per l’affido è rappresentato dalla possibilità di disporre di un assegno mensile per il minore in affido
- la famiglia è in realtà motivata dal desiderio di prendere in adozione il minore, in contrasto con la natura temporanea dell’affidamento
- la famiglia ha già un figlio minore, è ben inserita nel contesto sociale e seppure non ricca, dispone di risorse economiche adeguate all’inserimento temporaneo del minore
- la famiglia è costituita dal figlio e dal padre, lavoratore precario, che non riesce a prendersi cura del figlio
Criteri di valutazione degli assistenti sociali
Non ci sono dei criteri rigidamente definiti, ma l’assistente sociale decide in base all’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, attraverso l’inserimento temporaneo in un contesto familiare adeguato, in grado di supportarlo nella sua fase di crescita e di gestione della situazione problematica con la famiglia d’origine.
La famiglia segue un corso sull’affido curato dagli operatori del Comune, nel corso del quale vengono fornite informazioni sulle caratteristiche dell’affidamento e sui diritti/doveri della famiglia affidataria e della famiglia d’origine
Periodo di conoscenza tra la famiglia affidataria ed il minore (nel caso di affidamento extra-familiare)
La famiglia affidataria incontra diverse volte il bambino e inizia a stabilire una relazione con lui.
In questa fase l’assistente sociale, insieme agli altri operatori coinvolti (psicologi, operatori della Casa Famiglia, nel caso il minore sia ospitato in Casa Famiglia, ed altri specialisti della Asl di competenza territoriale), raccoglie le reazioni della famiglia e del minore e fa un’ulteriore valutazione della situazione per procedere o meno con l’affidamento alla famiglia selezionata. In generale viene valutata la relazione che si instaura tra minore e famiglia affidataria, la percezione reciproca ed il riscontro con le reciproche aspettative.
In questa fase si possono manifestare diversi problemi:
- la famiglia affidataria può avere si la volontà di procedere con l’affidamento, ma anche paura di non sapere affrontare la situazione del minore, per cui si rende spesso necessario un affiancamento con uno psicologo, oltre alla paura di non conoscere bene la famiglia del bambino, e capire quali rischi corre se questa non è d’accordo con l’affido, nel caso ad esempio, abbia precedenti penali.
- Il bambino può avere paura di andare a vivere con una famiglia non sua, ed a questo scopo bisogna lavorare con lui per fargli capire che la famiglia affidataria può aiutarlo a superare le difficoltà della famiglia di origine
- La famiglia d’origine può avere paura che il figlio vada a vivere con degli estranei e possa affezionarsi troppo alla famiglia affidataria
A questi problemi l’assistente sociale cerca di far fronte attraverso il lavoro in equipe, il confronto con gli altri operatori ed una comunicazione quanto più possibile chiara sia con i minori che con la famiglia affidataria.
Criteri di valutazione degli assistenti sociali
Anche in questo caso l’assistente sociale decide in base all’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, attraverso l’inserimento temporaneo in un contesto familiare adeguato, in grado di supportarlo nella sua fase di crescita e di gestione della situazione problematica con la famiglia d’origine. Quindi si cerca di valutare la relazione che si instaura tra la famiglia ed il minore e la reciproca accettazione.
Inserimento del minore nella famiglia affidataria
Questa fase viene gestita in maniera differenti a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario
- Nel caso di affidamento consensuale (ottenuto l’assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale all’affido), viene formulato un progetto di intervento a favore del minore, tra il Servizio Sociale e la famiglia affidataria ed il Servizio Sociale territoriale dispone un provvedimento di affidamento con firma del Direttore della ASL o del Dirigente del Comune competente, contenente le motivazione dello stesso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. (deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, con obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare). Il provvedimento diventa esecutivo con apposito decreto del Giudice Tutelare
- Nel caso di affidamento Giudiziario, il Tribunale dei Minori emana un decreto di affidamento, con l’indicazione della famiglia affidataria. L’affidamento è attuato dai Servizi Sociali secondo le prescrizioni del decreto emanato dal TM con predisposizione dei provvedimenti a carico del Servizio Sociale Territoriale su firma delle Autorità Amministrative contenente le motivazione dello stesso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore (deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni).
Monitoraggio e valutazione dell’affidamento
Una volta inserito il minore nella famiglia affidataria, il Comune assegna un contributo alla famiglia affidataria (di tipo discrezionale, ad es. 300 € a minore al mese).
L’assistente sociale, o un operatore del Polo Affido, effettua un attività di monitoraggio dell’affidamento, attraverso incontri con la famiglia ed il minore, per verificare lo stato della relazione tra loro e del progetto socio-educativo affidato alla famiglia.
Nel frattempo l’assistente sociale lavora con la famiglia d’origine per risolvere i suoi problemi e recuperare l’affidamento del figlio, e periodicamente informa il Giudice Tutelare dell’evolvere della situazione, attraverso accurata relazione.
Di solito i bambini non tornano nella famiglia d’origine; l’affidamento può durare due anni, ed essere prolungato da parte del Tribunale dei Minori.
1.2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Attivazione del servizio.
Il servizio può essere attivato in due modi:
- uno dei genitori si recano al Servizio Sociale per chiedere un intervento di assistenza e supporto per un problema familiare nel rapporto con i figli, o per una disabilità del minore che non riescono a gestire autonomamente
- su segnalazione della scuola, della Asl (Consultorio, servizio materno infantile, servizio neuropsichiatria infantile) o del GLH (gruppo integrato handicap).
Accoglienza della domanda dell’utenza
Il Servizio Sociale (assistente sociale, psicologo o altro operatore che si occupa della prima accoglienza) valuta la domanda dell’utenza e decide il tipo di intervento da mettere in atto.
Si possono avere diverse situazioni:
- problemi di relazione genitori figli, ma non tali da richiedere l’allontanamento del minore e inserimento in Casa Famiglia o affidamento familiare
- problemi di disabilità del minore che i genitori non riescono a gestire da soli
- problemi educativi del minore a scuola e nelle relazioni con i pari
studio del caso
Il Servizio Sociale procede ad un approfondimento sul caso, allo scopo di decidere l’intervento più idoneo
- l’assistente sociale (ma in alcuni casi anche lo psicologo, se presente, in condizioni di sovraccarico di lavoro del o degli assistenti sociali ) convoca i genitori ed il minore, insieme e/o da solo, per un colloquio sulla situazione
- l’assistente sociale fa una visita domiciliare per accertare la situazione alloggiativi (tipo di alloggio, condizioni igieniche, relazione minore-famiglia)
- l’assistente sociale preso in carica l’utente, compila una cartella sociale, con una scheda dettagliata sul caso, che aggiornerà nel tempo, attraverso la quale seguire l’evolvere della situazione e raccogliere appunti per le comunicazioni con gli altri attori coinvolti nel Servizio (Servizi Specialistici Asl e Struttura erogante il Servizio)
L’assistente sociale decide per un intervento di assistenza domiciliare nei seguenti casi:
- Se non ci sono gravi rischi per il minore in termini di abusi e violenze fisiche o psichiche in famiglia
- Se c’è bisogno di supportare il minore rispetto ad un problema di tipo educativo scolastico e/o di relazioni tra pari
- Se i genitori non riescono a seguire adeguatamente il minore per motivi di lavoro, di coppiai (con o senza separazione o divorzio), di difficoltà personali (per le quali può essere inviato al Consultorio della Asl, per una consulenza psicologica) o di tipo familiare (ad esempio altro parente malato più o meno gravemente da seguire)
- nel caso di un minore disabile, per il quale è opportuno un sostegno in famiglia
Ricerca della struttura che svolgerà il servizio materialmente
I Servizi Sociali (di solito se ne occupa la parte amministrativa, oppure l’assistente sociale, nei casi di cui sopra, in cui da solo tutta l’attività del servizio sociale) si occupano del reperimento della Struttura idonea ad erogare il Servizio (Struttura Comunale o del Terzo Settore nel territorio di competenza).
Scelta la struttura, l’assistente sociale fa una visita domiciliare all’utente con il responsabile della stessa per facilitarne il contatto tra l’assistente domiciliare/educatore, il minore e la famiglia
Organizzazione del servizio
Insieme alla struttura e attraverso una concertazione con l’utente, il Servizio Sociale (assistente sociale e/o psicologo) decide quante ore di assistenza fornire (i giorni e l’orario), in base alle esigenze dell’utente (secondo due criteri: la gravità della situazione di salute ed il tipo di rapporti con la famiglia) ed al budget del Comune.
Non c’è un minimo e massimo di ore (si può oscillare tra un minimo di 2 ore settimanali ad un massimo anche di 30 ore settimanali, a seconda della gravità della situazione e delle risorse disponibili), ma in pratica si cerca offrire il servizio a quanti più utenti possibile e con priorità ai più gravi, distribuendo le ore in base alle risorse economiche e di operatori.
Criteri per assegnazione numero di ore di assistenza:
- rete sociale formale e informale del minore (Scuola, famiglia e altri luoghi di aggregazione e relazioni tra pari)
- autosufficienza della persona
- grado di invalidità (se presente)
- risorse economiche e strutturali del Servizio Sociale (Budget del Comune, operatori sociali e strutture sociali)
- graduatoria
- urgenza
Il servizio Sociale definisce un progetto individuale per il minore, insieme all’assistente domiciliare/educatore, che poi seguirà effettivamente il minore in famiglia.
Deciso il numero di ore, l’assistente sociale (o amministrativo del Servizio Sociale) manda una comunicazione scritta alla Struttura che gestirà il servizio, con il numero di ore per quell’utente e quindi inizia materialmente l’erogazione del servizio attraverso l’attività dell’assistente domiciliare/educatore
Gestione amministrativa del servizio
La parte amministrativa del Servizio Sociale, o l’assistente sociale (nei casi di cui sopra, in cui segue tutte le attività del Servizio Sociale), segue la gestione amministrativa del servizio (convenzioni e fatturazione Regionale e Distrettuale).
Monitoraggio del servizio
Durante l’erogazione del servizio, l’assistente sociale dovrebbe fare degli incontri periodici con il minore e/o i suoi familiari (o altra persona di riferimento), per valutare l’andamento ed in tal modo verificare la qualità del servizio erogato dalla struttura esterna, attraverso delle visite domiciliari (anche per verificare il grado di sintonia dell’utente con l’assistente domiciliare ed eventualmente intervenire al riguardo)
In alcuni casi (scarse risorse del servizio sociale in termini di operatori: assistenti sociale, psicologi etc.) il monitoraggio della situazione viene svolto attraverso l’assistente domiciliare. Questa situazione risulta problematica, lasciando ampio margine all’autonomia della Struttura erogante il servizio, senza un’effettiva verifica dell’attività da questa svolta, in termini di sviluppo della relazione minore-genitori e del progetto socio-educativo col minore
1.3. INSERIMENTO DI UN MINORE IN CASA FAMIGLIA
Attivazione del servizio
Il servizio può essere attivato in diversi modi:
- su segnalazione del Tribunale dei Minori (situazione d’emergenza: art. 403CC) di situazioni di grave disagio per un minore entro il proprio contesto familiare
- su segnalazione di una situazione di disagio familiare in cui si trova un minore (ad es. qualcuno segnala un sospetto che il bambino venga abusato) da parte di un vicino (anche una segnalazione anonima), della scuola o della Asl
- su segnalazione dell’educatore che era stato inserito in famiglia per mediare ad esempio i conflitti tra genitori e minore
- il Servizio Sociale ha già in carico la famiglia e si accorge dell’emergere di una situazione di forte disagio familiare che può pregiudicare il benessere psico-fisico del minore, che non può più essere gestita attraverso un supporto economico o lavorativo o di un’assistenza domiciliare alla famiglia
- il Servizio Sociale si rende conto della necessità di un intervento in tal senso per un minore già seguito dal Servizio Sociale per altri tipi di interventi, come centri diurni per attività sportive o ludiche, centri pomeridiani di doposcuola o altro.
Di solito non si tratta mai di una sola causa, ma dell’interazione tra più problemi (casi di violenza, abuso, trascuratezza, problemi economici)
Valutazione della situazione
Quando è possibile, il Servizio Sociale procede ad un’accurata indagine sulla rete sociale del minore e della famiglia per valutare la gravità della situazione e l’urgenza di intervenire con ’allontanamento del minore e l’inserimento in una Casa Famiglia, attraverso anche colloqui con la famiglia ed il minore, insieme e/o da soli, e una o più visite domiciliari; dell’indagine si fa una relazione dettagliata al Tribunale dei Minori
Nel caso in cui si ritenga di trovarsi immediatamente di fronte ad una situazione di emergenza,
avvertito il Tribunale dei Minori, con una relazione dettagliata sul caso e sulle motivazioni dell’urgenza, si procede alla ricerca della Casa Famiglia
Criteri di valutazione degli assistenti sociali
Non ci sono dei criteri rigidamente definiti, ma l’assistente sociale decide in base all’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, per evitare situazioni in cui possa incorrere in una qualunque forma di” violenza” fisica o psichica e/o in stati di abbandono da parte dei genitori
Ricerca della struttura
I Servizi Sociali (di solito se ne occupa la parte amministrativa, oppure l’assistente sociale, nei casi in cui segue da solo tutta l’attività del servizio sociale) cercano una Struttura sul territorio (Comunale, Cooperativa convenzionata, Associazioni di volontariato convenzionate, ONLUS presenti sul territorio del distretto Socio-Sanitario di riferimento) presso la quale poter inserire il minore (in caso di mancanza di posti si può cercare anche fuori dal proprio territorio)
Inserimento in Struttura
In base alla relazione dei Servizi Sociali (assistente sociale e/o Psicologo), Il Tribunale dei Minori emana un decreto di affidamento del minore ai Servizi Sociali, per l’inserimento nella Casa Famiglia.
Quindi l’assistente sociale, con i carabinieri autorizzati dalla procura (e talvolta il Pronto intervento sociale), procedono a prelevare il bambino dalla famiglia ed inserirlo in Casa Famiglia
Gestione amministrativa del servizio
Il settore amministrativo del Servizio Sociale, o l’assistente sociale (nei casi di cui sopra, in cui segue tutte le attività del Servizio Sociale), segue la gestione amministrativa del servizio (convenzioni e fatturazione Regionale e Distrettuale)
Organizzazione del servizio
Con l’inserimento in Casa Famiglia, il Servizio Sociale fa un progetto d’intervento a favore del minore, per promuovere lo sviluppo delle risorse individuali del minore e la sua crescita, .da realizzare attraverso l’azione congiunta dello psicologo, degli assistenti sociale, degli educatori e gli altri operatori della Casa Famiglia
Contemporaneamente si interviene sulla famiglia d’origine, proponendo dei colloqui con lo psicologo e l’assistente sociale, per un supporto psicologico volto alla risoluzione dei propri conflitti e di tipo sociale, orientato al superamento di situazioni di disagio anche economico, attraverso attività orientate all’inserimento lavorativo, al supporto economico attraverso sussidi continuativi o straordinari.
In caso di inserimento in struttura residenziale (Casa Famiglia) viene richiesto un contributo economico alla famiglia d’origine per sostenerne le spese (secondo le procedure seguite per la valutazione della capacità reddituale e patrimoniale della famiglia, attraverso certificazione ISEE.
Trattandosi però di un intervento avente come principale obiettivo la tutela del benessere del minore, si procede comunque all’inserimento in Casa Famiglia ed il Comune si farà carico delle spese.
Attività di monitoraggio
L’equipe di lavoro (psicologo, assistenti sociali, operatori della Casa Famiglia, si incontra periodicamente (a cadenze però non molto frequenti, per le solite ragioni di tempo e disponibilità di risorse umane) per valutare la situazione del minore in Casa Famiglia ed intervenire con delle azioni di miglioramento qualora ve ne sia necessità. Si possono infatti verificare le seguenti situazioni:
- insorgono dei conflitti con gli altri minori ospitati in Casa (di solito 5/7 ospiti fissi più 1/2 posti per le emergenze)
- oppure dei conflitti con gli operatori
- oppure il minore scappa e quindi bisogna far intervenire le forze dell’ordine o il Pronto Intervento Sociale per ritrovarlo (avvertendo dell’accaduto il Tribunale dei Minori)
- possono essere migliorate le condizioni della famiglia d’origine per cui è possibile fare rientrare il minore
1.4 TUTELA MINORILE
Attivazione del processo
Il Servizio può essere attivato in diversi modi:
- Il servizio sociale fa una segnalazione al Tribunale minorile, che avvia un procedimento di tutela minorile ed incarica il servizio sociale, in collaborazione con la ASL, di fare un’indagine socio-ambientale sul minore e la sua famiglia
- Il Servizio Sociale attiva il Tribunale dei Minori ed avvia un’attività di assistenza alla famiglia, per l’educazione dei figli, il sostegno economico, il sostegno alla genitorialità, o altro.
- Il tribunale richiede un’indagine socio-ambientale ai Servizi Sociali circa la situazione di un minore e della sua famiglia (su segnalazione dei Servizi Sociali stessi, delle forze dell’ordine o della scuola)
- Il tribunale dei Minori emana un decreto di affidamento del minore ai Servizi Sociali competenti per territorio, per l’inserimento in una struttura (decreto di affidamento ai servizi sociali con prescrizione e inserimento in struttura)
Valutazione del caso
Nel caso a, ad esempio, l’assistente sociale segue una famiglia e si accorge di “problemi “ di incompatibilità tra il nucleo familiare e la figlia minore (ad esempio i genitori non seguono la ragazza o non la accettano per un lieve handicap, non condividono le scelte della ragazza, oppure c’è una qualche forma di abuso e violenza anche psicologici ai danni della minore) e fa una relazione al Tribunale dei Minori per richiederne la tutela, spiegandone le motivazioni (ad esempio si ritiene ci sia una incapacità genitoriale)
Il Tribunale chiede ai servizi sociali di fare ulteriori indagini e coinvolge anche la ASL (Consultorio, Servizio materno infantile e di neuropsichiatria infantile).
L’assistente sociale invita la famiglia presso i suoi uffici per alcuni colloqui conoscitivi (due o tre) e fa almeno una visita domiciliare presso la sua abitazione, allo scopo di conoscere la situazione del minore, a livello di rete sociale formale (altre Strutture che lo seguono, come la Scuola o la Asl, per i settori materno infantile o Neuropsichiatria) e di rete sociale informale (parenti, vicini, relazioni fra pari, etc.)
Scelta del tipo di intervento
Al termine di questa fase di conoscenza l’assistenza stilerà una relazione al Tribunale dei Minori.
Se l’esito di questa fase di conoscenza della situazione del minore è un intervento dei Servizi Sociali con la famiglia viene aperta una Cartella Sociale.
Quindi segue la comunicazione al Dirigente
Il servizio sociale può chiedere di far fare una mediazione familiare ai genitori (con lo psicologo o il neuropsichiatria della Asl, o l’assistente sociale) o una consulenza psicologica o psicoterapeutica (con lo Psicologo della Asl), e/o consulenze di tipo legale sulla coppia.
Affidamento del minore ai Servizi Sociali
In base alla relazione dei Servizi Sociali (assistente sociale e/o psicologo), il Tribunale dei Minori dispone l’affidamento ai Servizi Sociali (il minore può rimanere nel proprio nucleo familiare o essere inviato in una Casa Famiglia)
Il Tribunale minorile incontra il minore e/o i genitori, insieme e da soli, per una valutazione della situazione.
- Organizzazione del servizio
- Se il minore resta in famiglia, il servizio sociale fa un progetto sul minore e la sua famiglia, in coordinamento con la Asl (consultorio, psicologo, servizio materno infantile, servizio di neuropsichiatria). Il progetto viene realizzato attraverso degli incontri periodici dell’assistente sociale con il minore e la sua famiglia, sia a casa che nell’ufficio dei servizi sociali; con la scuola ed i centri di aggregazione che frequenta ( l’assistente sociale informa periodicamente il Tribunale dell’evolvere della situazione).
- Se il minore deve essere inserito in una casa Famiglia, il Servizio Sociale (l’area amministrativa o l’assistente sociale in prima persona) ricerca la struttura e procede all’inserimento. Viene definito un progetto socio-pedagogico insieme alla struttura (con indicazione del problema e delle finalità e obiettivi da raggiungere, ad esempio il reinserimento in famiglia o l’autonomia del minore in prossimità dei 18 anni, periodo oltre il quale decade l’affidamento ai servizi sociali.
Quando sono coinvolte altre risorse sul territorio l’assistente sociale trasmette una relazione formale per richiedere il loro coinvolgimento, dopo di che il lavoro di equipe si svolge attraverso degli incontri periodici, nel corso dei quali viene discusso l’andamento del caso. Tra un incontro e l’altro l’assistente sociale aggiorna la cartella sociale in base all’evolvere della situazione, ma di solito non ci sono più scambi di relazioni formali fra i vari attori della rete, se non in caso di comunicazione al Tribunale dei minori, alla Pretura, alla Asl, al Ministero di Grazia e Giustizia (che gestiscono gli UEPE, ex Centri per i Servizi Sociali Adulti), alle forze dell’ordine, o all’Assessorato alle Politiche giovanili.
1.5 INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI EDUCATIVE PER MINORI (0-18 ANNI)
Attivazione del servizio
Il servizio può essere attivato in diversi modi:
- su richiesta dei genitori (nei casi di problemi socio-educativi o semplicemente per promuovere occasioni di socialità e crescita in gruppo del minore, o come supporto alla genitorialità)
- su segnalazione della scuola (in casi di problemi educativi e rischio di dispersione o devianza)
- dai Servizi Sociali (assistente sociale o psicologo), in quei casi in cui già seguono il minore o la sua famiglia per altro tipo di servizio e gli propongono questo tipo di servizio
- Su segnalazione del Consultorio della Asl (nei casi in cui abbia precedentemente incontrato il minore o i suoi genitori)
Valutazione della richiesta ed inserimento nella struttura
A seconda del tipo di struttura cambia la modalità di accesso al servizio.
In alcuni casi i Servizi Sociali (assistente sociale e/o psicologo) fanno una valutazione della situazione del minore attraverso dei colloqui con i minori, i genitori (ad esempio nei casi legati a problemi di tipo socio-educativo e rischio di devianza) e gli insegnanti; in altri casi si accede tramite bando e presentazione di relativa domanda (asili nido, centri estivi)
I servizi sono gratuiti (per lo più finanzianti dalla ex L. 285/97).
Ricerca della struttura
I Servizi Sociali (di solito se ne occupa la parte amministrativa, oppure l’assistente sociale, nei casi di cui sopra, in cui da solo tutta l’attività del servizio sociale) si occupano del reperimento della Struttura idonea ad erogare il Servizio (Struttura Comunale o del Terzo Settore nel territorio di competenza).
Organizzazione del servizio (estratto dal Piano Socio-assistenziale della Regione Lazio 2002-2004)
Finalità del Servizio:
- Offrire una risposta qualificata e flessibile ai bisogni sociali ed educativi della prima infanzia, infanzia e adolescenza
- Offrire spazi di gioco di libero accesso per bambini fino a tre anni, accompagnati da genitori, nonni, ecc., con la presenza di operatori di supporto alla funzione genitoriale, per il miglioramento della qualità di relazione ed interazione tra adulti e bambini
- Offrire spazi di aggregazione per bambini e adolescenti con attività di tipo ricreativo, sportivo e culturale con la presenza di operatori che offrano un supporto di natura socio-educativo-culturale per facilitare e sviluppare le capacità di relazione tra coetanei e con l’ambiente esterno.
Prestazioni/attività:
- Accoglienza dei minori durante il giorno (con orari variabili a seconda dei diversi tipi di servizi)
- Percorso formativo affidato ad operatori qualificati
- Servizio pasti e riposo (nei nidi)
- Attività di gioco e socializzazione
- Attività di gioco e socializzazione
- Programmazione congiunta delle attività tra operatori ed adulti accompagnatori
- Attività educativa e culturale (anche di supporto scolastico)
(tratto da: Piano Socio-assistenziale Regione Lazio 2002-2004)