Ordinamento della professione di psicologo: Legge 56/89
L’articolo 1 della Legge fornisce la seguente definizione: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Codice deontologico degli psicologi italiani
Il Codice deontologico definisce le norme di comportamento a cui deve attenersi lo psicologo nello svolgimento della propria attività.
L’articolo 3 sancisce che “Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.”
Lo stesso articolo definisce gli obiettivi della professione psicologica: “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo, della comunità” e “migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.”
L’Ordine degli Psicologi vigila sui comportamenti dei propri iscritti ed opera per impedire l’esercizio abusivo della professione.
La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici
In questo documento del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) del 2015 vengono riepilogati gli elementi caratterizzanti la professione di psicologo, relativamente alla prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno, consulenza psicologica (o counseling) e psicoterapia.
La psicologia viene definita come “la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano; lo psicologo, come “il professionista che interviene all’interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica. L’attività dello psicologo ha lo scopo di ”conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni social lavorative”
Questo documento, pubblicato nel 2013, mira a regolamentare la pratica professionale degli psicologi nelle prestazioni a distanza mediate dalle nuove tecnologie (consulenza online). Esso costituisce un ampliamento e aggiornamento delle “Linee Guida per le prestazioni via internet e a distanza” pubblicate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nel 2004 e si basa sui risultati di una ricerca sulle prestazioni psicologiche a distanza. Esso sottolinea l’importanza della cautela nell’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione a distanza, della conoscenza delle stesse da parte di chi intenda utilizzarle per lo svolgimento della propria pratica professionale e la necessità di instaurare con l’utenza un rapporto di persona, prima di avviare una attività clinica via internet. Gli Ordini regionali svolgono attività di monitoraggio sulle prestazioni a distanza anche attraverso l’istituzione di un elenco degli iscritti che le utilizzano.
Le tariffe delle professioni regolamentate dagli Ordini professionali sono state abolite con l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (così come convertito dalla Legge n. 27/2012).
Viene qui riportato il tariffario previgente quale punto di riferimento, sia pure non vincolante, come orientamento rispetto alle tariffe relative alle diverse prestazioni professionali dello psicologo.
Il sito dell’Ordine Nazionale Psicologi
Il sito dell’Ordine degli Psicologi delle Marche